Cassazione civile Sez. I sentenza n. 11154 del 4 luglio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di privilegio generale sui mobili, la norma dell'art. 2751 bis, primo comma, n. 5, c.c., come sostituito dall'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, conv. in legge n. 35 del 2012, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione. Pertanto, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali dell'art. 2083 c.c.

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