Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9916 del 5 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Con riferimento alle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equitą, č violato il principio informatore della responsabilitą precontrattuale, rinvenibile nell'art. 1337 c.c., qualora la regola equitativa applicata ravvisa tale responsabilitą nella mancata informazione su circostanze sopravvenute alla conclusione del contratto. (Nella specie, una societą erogatrice di gas per uso domestico era stata condannata dal giudice di pace al risarcimento del danno, per non avere informato il consumatore sulle diverse aliquote IVA applicabili al corrispettivo dovuto per solo uso domestico, per uso riscaldamento o per uso promiscuo. La S.C. ha cassato tale decisione, osservando che il contratto oggetto di causa era stato stipulato nel 1995, che a quella data l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di gas metano a uso domestico nei territori del Mezzogiorno era pari al 9% quale che fosse l'uso cui l'utente destinava il gas e che tale disciplina rimase immutata dal 1988 sino al 31 dicembre 1996).

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