Cassazione civile Sez. VI-2 sentenza n. 7761 del 5 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni, se č vero che č onere dell'impugnante dare la prova della tempestivitā dell'impugnazione, tuttavia, a norma dell'art. 2697 cod. civ., la parte che nell'impugnazione di una sentenza intenda avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. ha solo l'onere di dimostrare - attraverso la produzione della sentenza munita della certificazione della sua pubblicazione - che questa č avvenuta entro l'anno precedente l'atto impugnatorio e non anche che la sentenza stessa non le sia stata notificata (prova negativa impossibile, non prevedendo il sistema processuale l'annotazione, sull'originale della sentenza, della sua notificazione, ma solo - all'art. 123 disp. att. cod. proc. civ. - della sua eventuale impugnazione), mentre incombe alla parte cui sia stato notificato un atto di impugnazione entro il predetto termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., qualora eccepisca la necessitā dell'osservanza del termine breve e l'avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza. A tal fine č necessaria la produzione della copia autentica della sentenza impugnata corredata dalla relata di notificazione, integrata, nel caso di notificazione a mezzo posta, dall'avviso di ricevimento della raccomandata, che non ammette equipollenti, con la conseguenza che la mancata produzione di tali documenti determina l'inesistenza della notifica della sentenza, impedendo il decorso del termine breve di impugnazione.

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