Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 6703 del 23 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della ammissibilitą dell'intervento del terzo come autonomo e non adesivo č sufficiente che la domanda dell'interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare il simultaneo processo. Ne consegue che č ammissibile l'intervento della banca creditrice la quale, al fine di far accertare la simulazione assoluta di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, abbia esercitato, nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2932 c.c. dal promissario acquirente, un'azione dichiarativa di nullitą, consentita a chiunque ne abbia interesse, con lo scopo di rimuovere l'apparenza giuridica del negozio invalido, dalla cui esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. sarebbe derivata la sottrazione di un rilevante cespite del patrimonio del debitore alle garanzie previste dall'art. 2740 c.c..

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