Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26019 del 5 dicembre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione per la responsabilitā civile, in forza del secondo comma dell'art. 1917 c.c. - che prevede la facoltā dell'assicuratore, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennitā dovuta e l'obbligo del medesimo assicuratore di provvedere al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede - non vengono a mutare i soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato, giacché l'anzidetta facoltā dell'assicuratore si concreta in una possibilitā di scelta in ordine ad una modalitā di adempimento della sua obbligazione, che permane soltanto verso l'assicurato. Ne consegue che, in capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilitā di agire direttamente nei suoi confronti.

(massima n. 2)

In tema di assicurazione per la responsabilitā civile, il danneggiato, che č soggetto estraneo al rapporto assicurativo ed č parte di un ben diverso rapporto con il danneggiante, č obbligato ad accettare il pagamento diretto dall'assicuratore (art. 1917 c.c.), invece che dal danneggiato, in forza della norma di cui all'art. 1180 c.c..

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.