Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25945 del 5 dicembre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum", operante in materia contrattuale in forza dell'art. 1442, ultimo comma, c.c., presuppone che la parte che propone l'eccezione sia convenuta per l'esecuzione della prestazione posta a suo carico, rimasta inadempiuta, e solleva tale parte dell'onere di agire in giudizio per evitare la prescrizione dell'azione di annullamento: deve, pertanto, escludersi che il principio possa trovare applicazione in materia di deliberazioni assembleari, il cui annullamento può essere conseguito attraverso un'impugnazione soggetta ad un termine di decadenza e non di prescrizione. (Nella specie, la C.S. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva negato che il socio di cooperativa, convenuto per il rilascio dell'alloggio in seguito a deliberazione assembleare di esclusione, possa eccepire in ogni tempo l'annullabilità della deliberazione stessa per opporsi a detto rilascio).

(massima n. 2)

Il socio escluso dalla cooperativa può far valere i vizi della relativa deliberazione esclusivamente mediante l'opposizione ai sensi dell'art. 2527 c.c. previgente, "ratione temporis" applicabile (attualmente, art. 2533, penultimo comma, c.c.), da proporre entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, essendo tale procedimento del tutto distinto dai normali mezzi d'impugnazione delle deliberazioni assembleari, previsti dagli artt. 2377 e seguenti c.c..

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