Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25943 del 5 dicembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il conto corrente di corrispondenza è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente e la disponibilità sul conto può essere costituita con versamento di somme, con accrediti sul conto od anche con intervento da parte della banca - che può assumere il carattere di un'apertura di credito in senso proprio o di una concessione temporanea di credito - il quale costituisce, nella complessità del rapporto, una prestazione accessoria rispetto a quella principale di mandato, non eccedente dai relativi limiti, né contraria ai principi di correttezza e buona fede. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto il diritto della banca, ed il conseguente obbligo dei correntisti, alla restituzione delle somme anticipate per dare esecuzione ad ordini di pagamento allo scoperto, da intendersi effettuati nello svolgimento del mandato).

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