Cassazione civile Sez. I sentenza n. 23480 del 10 novembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio del potere del giudice, davanti al quale è proposta la revocazione, di sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c., presuppone la pendenza di tale termine al momento della decisione sull'istanza di sospensione formulata dalla parte interessata, con la conseguenza che il giudice della revocazione non deve concedere la richiesta sospensione allorché il termine medesimo risulti ormai scaduto, e ciò anche nel caso in cui egli ritenga la domanda di revocazione non manifestamente infondata; pertanto, il provvedimento di sospensione, eventualmente concesso a termine già scaduto, è radicalmente nullo e improduttivo dell'effetto sospensivo, per contrasto con il divieto generale di sospensione o proroga dei termini perentori, quali sono quelli stabiliti dalla legge per l'esercizio del diritto di impugnazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.