Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2560 del 2 ottobre 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ipotesi di omessa chiamata testamentaria del legittimario all'eredità, in relazione alla quale si profila l'azione generale di cui all'art. 554 c.c., e l'altra ipotesi nella quale il testatore abbia operato una divisione attribuendo al legittimario una quota inferiore a quella spettantegli, in ordine alla quale è data l'azione speciale di riduzione ai sensi del secondo comma dell'art. 735 c.c., sono diverse da quella in cui il legittimario non è né ignorato né leso, ma risulti chiamato sulla base di un'attribuzione di cosa altrui con i relativi oneri posti a carico dell'erede beneficiario; in tale ultima ipotesi, l'azione che l'erede — non importa se legittimario o meno in quanto non denuncia una lesione di legittima, bensì di quota ereditaria — può e deve esperire, anche congiuntamente all'azione di divisione, è l'azione di nullità della divisione testamentaria ai sensi del primo comma dell'art. 735 c.c.

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