Cassazione civile Sez. I sentenza n. 18600 del 12 settembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della societā o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l'area della indisponibilitā deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio; pertanto, non č compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di societā in accomandita semplice ex art. 2259 c.c., in relazione agli artt. 2315 e 2293 c.c., non facendo eccezione - come invocato nella specie - la avvenuta insorgenza della controversia fra coniugi altresė soci in detta societā.

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