Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17996 del 1 settembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del riconoscimento del privilegio al credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., occorre la preminenza del "fattore lavoro" sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell'impresa, che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto con le caratteristiche strutturali fondamentali dell'impresa e con la natura del bene prodotto o del servizio reso. (Nella specie, tale preminenza č stata riconosciuta sulla base della natura manuale dell'attivitā di pianificazione svolta dal titolare dell'impresa, il quale preparava l'impasto, nonché della sostanziale coincidenza tra costo dei salari e utile dell'imprenditore dell'esiguo numero dei dipendenti e della preminenza rispetto al capitale fisso, di salari e utili.

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