Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17349 del 18 agosto 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione presso terzi, quando esecutata sia un'Amministrazione dello Stato, l'atto di pignoramento va notificato presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autoritā giudiziaria dinanzi al quale č portata la causa, con la conseguenza che la notificazione effettuata presso gli uffici dell'amministrazione č affetta da nullitā.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.