Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15729 del 18 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio di rilevanza dell'errore in base alla sua riconoscibilità, benché espressamente dettato in riferimento all'annullamento del contratto per vizi del consenso, esprime un principio generale dell'ordinamento in materia di idoneità invalidante dell'errore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la censura di violazione dell'art. 490 c.p.c., per inosservanza dell'obbligo di pubblicità di un atto del processo esecutivo, avendo il giudice del merito, in base a motivazione esente da censure, escluso la rilevanza dell'erronea indicazione dell'estensione del terreno staggito nell'avviso d'asta predisposto dal notaio e pubblicato per via informatica, giacché a tale pubblicazione era allegata la perizia integrale sul bene e, inoltre, era risultata esatta l'indicazione della consistenza del terreno nella pubblicità apparsa su un quotidiano, così da rendere facilmente riconoscibile l'errore materiale anzidetto).

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