Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15703 del 15 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La posterioritā, rispetto alla dichiarazione di fallimento, della trascrizione dell'atto di acquisto di un immobile da parte del fallito non compromette l'efficacia e il grado dell'iscrizione ipotecaria iscritta precedentemente alla medesima dichiarazione, ai sensi dell'art. 2650, secondo comma, c.c., che fa salvo, ai sensi dell'art. 2644 c.c., il principio di prenotazione delle formalitā, per cui la successiva trascrizione a favore dell'acquirente sana "ex tunc" l'inefficacia delle precedenti trascrizioni o iscrizioni contro il medesimo acquirente; né, in materia, v'č ragione di applicare una regola diversa da quella vigente nel processo esecutivo individuale, ove la trascrizione dell'acquisto del bene in capo al debitore, se anche eseguita dopo la trascrizione del pignoramento, rende efficaci le trascrizioni ed iscrizioni contro tale soggetto eseguite anteriormente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.