Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5486 del 14 maggio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In un contratto per cui sia richiesta la forma scritta ad substantiam, come nel caso di preliminare di compravendita immobiliare, l'esigenza dell'elemento formale investe le dichiarazioni di entrambe le parti, che, quindi, devono esser manifestate in forma scritta, senza possibilità di equipollenti, sicché l'accettazione della proposta non può essere desunta da comportamenti concludenti, ancorché l'accettazione in forma tacita sia stata prevista dalle parti, in quanto non è a queste consentito di derogare alla disciplina legale della forma dei contratti.

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