Cassazione civile Sez. V sentenza n. 12004 del 31 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'impugnazione tardiva di cui all'art. 327 c.p.c. è consentita non già per il solo fatto che si sia verificata una nullità nella notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma quando tale nullità abbia causato l'incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio in capo al destinatario, con la conseguenza che la parte alla quale l'atto di appello sia stato notificato personalmente, invece che presso il domicilio eletto ex art. 170 c.p.c., non può avvalersi della impugnazione tardiva ex art. 327 c.p.c..

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