Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10658 del 13 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di privilegio generale sui beni mobili, dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, il limite temporale stabilito dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c. - che riconosce detto privilegio ai crediti sulle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione - va inteso nel senso che, mentre per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione.

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