Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4553 del 25 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, determinando l'apertura di una fase incidentale nell'ambito del giudizio nel corso del quale č stato proposto, va notificato presso il procuratore della controparte costituito in giudizio; tuttavia, la notifica alla parte personalmente non dą luogo alla sua inammissibilitą, trattandosi di atto nullo e non inesistente, con la conseguente sanatoria della nullitą, ove la controparte si sia costituita, avendo l'atto raggiunto il suo scopo.

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