Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24140 del 29 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380 bis c.p.c., non sussiste l'obbligo di astenersi del presidente che ha fissato l'adunanza in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. e del relatore se, con riferimento alla relazione, redatta ai sensi del citato art. 380 bis dal consigliere nominato ex art. 377 c.p.c., le parti private o il P.M. sostengano l'erroneità delle considerazioni in essa svolte, in quanto detta relazione - a maggior ragione allorché sia ampia, così da consentire più agevolmente il diritto di difesa - non riveste carattere decisorio e neppure può considerarsi un'anticipazione del giudizio da parte del consigliere relatore (per di più del collegio, che procede all'esame del ricorso soltanto in un momento successivo), svolgendo il relatore un'attività non diversa da quella del giudice istruttore in applicazione dell'art. 182 c.p.c..

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