Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2360 del 2 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a pił azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 c.p. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilitą - in virtł del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalitą fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale. (Nella specie, concernente un decesso derivato da incidente stradale occorso su un'autostrada e concretizzatosi nell'uscita di un autoveicolo da carreggiata priva di guard-rail e nel successivo ribaltamento del veicolo medesimo con arresto della sua corsa in un raccoglitore di acqua piovana posto a soli otto metri dalla carreggiata stessa e privo di protezione, la S.C. ha cassato la sentenza di merito - che aveva escluso la responsabilitą della societą concessionaria dell'autostrada, sul presupposto che il conducente avesse comunque mancato di tenere una velocitą adeguata - affermando che la marcia in autostrada giustifica una velocitą necessariamente sostenuta e che il raccoglitore dell'acqua piovana, soprattutto se posto vicino alla carreggiata, deve essere munito di idonea protezione).

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