Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10605 del 30 aprile 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione, ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) per erronea individuazione del "chiesto" ex art. 112 c.p.c. (nella specie, l'esistenza di un concorso dei danneggiati nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.), affermandosi che la deduzione della situazione di fatto pertinente alla richiesta è avvenuta sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, è necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell'impugnazione, indichi le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito, non potendo a tal fine limitarsi ad asserire che si tratti di fatto pacifico allorché neppure individui l'allegazione con la quale esso sarebbe stato introdotto e mantenuto nella controversia, posto che è pacifico soltanto il fatto che la parte abbia allegato, in modo tale che la controparte possa ammetterlo direttamente ed espressamente oppure in modo indiretto, attraverso l'affermazione di un fatto che lo presupponga.

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