Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8192 del 3 aprile 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di compravendita, qualora la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto, ai fini dell'esclusione della garanzia di cui all'ultima parte dell'articolo 1491 c.c., la facile riconoscibilitą dei vizi della cosa venduta deve essere verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensģ a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova.

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