Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7548 del 27 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rito del lavoro e in quello locatizio, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata proposta con atto di citazione con suo conseguente deposito in cancelleria, il giudice č tenuto comunque a fissare l'udienza di discussione con decreto, che deve essere notificato dall'opponente alla controparte, poiché, solo in tal modo, si completa lo schema formale della "editio actionis", con la conseguenza che, difettando tale adempimento giudiziale, in caso di mancata costituzione del convenuto, viene a configurarsi la nullitą di tutti gli atti successivi del processo, la cui dichiarazione, da parte del giudice di appello, comporta non gią la prosecuzione del giudizio in grado di appello, ma la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., in dipendenza della violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio verificatisi nei confronti del convenuto ed al fine di garantire a quest'ultimo il diritto di ricorrere ai mezzi di tutela processuali consentiti dall'ordinamento, quale la possibilitą di proposizione della domanda riconvenzionale, esperibili solo in primo grado.

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