Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5019 del 2 marzo 2009

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di controversie tra soci di una società in accomandita semplice, per le quali l'atto costitutivo preveda, con clausola compromissoria, la conseguente devoluzione ad arbitri, sussiste la legittimazione in capo al socio escluso (nella specie con delibera, assunta dai soci accomandanti) a promuovere il procedimento arbitrale, volto a contestare la legittimità della privazione di tale qualità, giacchè, trattandosi dell'esercizio di un potere che pur dipende dal citato "status", esso non può essere negato al socio la cui qualifica sia venuta meno per diretta conseguenza proprio dell'atto che intende impugnare, posto che la legittimazione sta o cade a seconda che la delibera impugnata risulti o meno legittima e della quale il socio vorrebbe veder eliminati gli effetti tramite lo strumento di reazione apprestato dall'atto costitutivo.

(massima n. 2)

In tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta "ipso jure" anche la cessazione dalla carica di amministratore, mentre non è predicabile il contrario, ben potendo sussistere, in tale compagine, anche soci accomandatari che non siano amministratori, come desumibile dall'art. 2318 c.c.; ne consegue che le questioni dell'esclusione del socio (nella specie, ritenuta dal giudice di merito di competenza degli arbitri, in forza di clausola compromissoria prevista nell'atto costitutivo) e della revoca dell'amministratore per giusta causa (nella specie, oggetto di contestazione promossa dall'interessato avanti al giudice e culminata in pronuncia di illegittimità dell'atto) restano distinte e non sovrapponibili, per disciplina legale e presupposti differenti, essendo l'eventuale revoca dalla carica di amministratore non incidente sulla qualità di socio dello stesso.

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