Cassazione civile Sez. III sentenza n. 477 del 13 gennaio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il ricorso col quale un'amministrazione comunale impugni il pignoramento degli importi depositati presso il gestore del servizio di tesoreria comunale, sul presupposto che il pignoramento ha colpito anche somme impignorabili ai sensi del testo unico sull'esecuzione forzata in danno di enti locali (art. 159 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267), non introduce un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ma può costituire un'opposizione all'esecuzione, "ex" art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., ovvero un'opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che la sentenza con la quale viene definito il relativo giudizio non è appellabile, ma soltanto ricorribile per cassazione.

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