Cassazione civile Sez. II sentenza n. 738 del 23 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo cui la produzione della scrittura ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta, costituendo un valido equipollente della sottoscrizione mancante, determina, anche quando è richiesta la forma scritta, l'incontro dei consensi e il perfezionamento, quindi, del contratto, non è operante se colui che aveva sottoscritto l'atto incompleto non è più in vita nel momento della produzione perché la morte determina l'estinzione automatica della proposta (quando questa non è irrevocabile — art. 1329 c.c. — o non è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa — art. 1330 c.c. —) rendendola non più impegnativa per gli eredi.

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