Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26919 del 21 dicembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice "a quo" abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice "a quo", esso può essere legittimamente esercitato dal giudice "ad quem", e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come opposizione a sanzione amministrativa - e non come opposizione all'esecuzione - il giudizio introdotto per ottenere l'annullamento della cartella di pagamento, nonché dei verbali di contestazione e dell'ordinanza-ingiunzione relativi a violazione del codice della strada, ritenendo per tale ragione ammissibile l'impugnazione col ricorso per cassazione).

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