Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2473 del 30 gennaio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'atto di pignoramento presso terzi sia l'ingiunzione al debitore esecutato (che, "ex" art. 492 cod. proc. civ., fa acquistare certezza e rilevanza giuridica all'obbligo di astenersi da ogni atto pregiudizievole), sia l'intimazione rivolta al terzo, "ex" art. 543 cod. proc. civ., di non disporre, senza ordine del giudice, delle somme o cose da lui dovute al debitore esecutato, costituiscono elementi essenziali dell'atto; ne consegue che, anche se non sono necessarie formule sacramentali, la mancanza anche di uno solo di tali elementi implica l'inesistenza del pignoramento, non ammettendosi equipollenti.

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