Cassazione civile Sez. III sentenza n. 23054 del 30 ottobre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitā di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, č configurabile come una nullitā relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullitā stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

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