Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22033 del 16 ottobre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di cassazione, l'art. 366, ultimo comma, c.p.c., ammette che possano farsi a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c., con la conseguenza che č inammissibile la memoria fatta pervenire dal ricorrente a mezzo fax inviato alla cancelleria, sia pure spedito da quello di pertinenza del difensore indicato nel ricorso, senza che possa valere a rendere la memoria ammissibile il successivo deposito dell'originale, qualora questo avvenga oltre il termine fissato dall'art. 378 c.p.c.

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