Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21927 del 15 ottobre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, disposta, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c., dal giudice davanti al quale č stata proposta domanda di revocazione, č onere del ricorrente, a pena di inammissibilitā, indicare e provare, mediante produzione di idonea documentazione a norma dell'art. 372 c.p.c., la data in cui la sentenza sulla revocazione č stata comunicata (ovvero pubblicata, se a tale momento faccia esplicito riferimento - come nella specie - l'ordinanza di sospensione di cui al citato art. 398), al fine di consentire alla Suprema Corte di verificare la tempestivitā dell'impugnazione di legittimitā.

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