Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2065 del 4 maggio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Ad integrare fatto scritto, richiesto ad substantiam per i contratti che trasferiscono la proprietā di immobili, non č sufficiente un qualsiasi documento, ma č necessario che lo scritto contenga la manifestazione di volontā di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontā. Tale non č una dichiarazione di quietanza, che presuppone il contratto e dā la prova dell'avvenuto adempimento, ma non pone in essere il contratto stesso.

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