Cassazione civile Sez. II sentenza n. 249 del 13 gennaio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

La ratifica del dominus, prevista dall'art. 1399 primo comma c.c., è una dichiarazione di volontà unilaterale, che deve osservare la forma prescritta per il contratto concluso dal falsus procurator, ed ha carattere recettizio; perciò, per produrre effetto, deve essere notificata o almeno comunicata all'altro contraente.

(massima n. 2)

Poiché la ratifica di un negozio può essere compiuta anche da un rappresentante del dominus, se la procura alle liti, rilasciata da questi al difensore, comprende il potere di disporre del diritto in contesa, anche mediante una comparsa può esser ratificato un contratto, redatto per iscritto a pena di nullità (art. 1350 c.c.) dal falsus procurator, perché tale atto processuale ha il requisito necessario della scrittura ed è portato a conoscenza della controparte (artt. 166 e 170 c.p.c.).

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