Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4604 del 22 febbraio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La sentenza di risoluzione per inadempimento con riguardo alle prestazioni da eseguire produce un effetto liberatorio ex nunc e rispetto alle prestazioni giā eseguite un effetto recuperatorio ex tunc ad eccezione dei contratti ad esecuzione continuata e periodica. Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento del venditore questi č tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le stesse somme gli furono consegnate dall'acquirente. (Nella specie, la S.C, ravvisando l'aliud pro alio nella consegna al compratore di un dipinto non autentico, ha ritenuto non idonea a neutralizzare l'obbligo del venditore di corrispondere gli interessi legali sul denaro da restituire la detenzione della res sino alla esecuzione della sentenza di risoluzione del contratto ).

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