Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14681 del 3 giugno 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di pagamento di ratei arretrati di prestazioni pensionistiche, il danno da svalutazione ed il conseguente diritto alla rivalutazione sorge con la venuta ad esistenza del credito alla data delle singole scadenze e non dal momento del pagamento, tardivo ed, eventualmente, cumulativo, delle somme dovute, determinandosi, altrimenti, un pregiudizio per l'assicurato, con perdita di parte del risarcimento in misura proporzionale al ritardato adempimento ; ne consegue che, anche con riguardo agli accessori del credito, la prescrizione decorre dalla scadenza dei ratei e non dal pagamento del capitale.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.