Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9235 del 12 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di compravendita immobiliare, ai fini della sussistenza del requisito della determinatezza o della determinabilitą dell'oggetto dei contratto, nell'atto devono essere indicati gli elementi necessari per la identificazione del bene venduto, i quali devono essere certi ed oggettivi, e cioč idonei per la individuazione dell'oggetto. Detta ipotesi, pertanto, non ricorre nella vendita di un bene — costituito da un lotto di terreno da staccarsi da uno pił grande — di cui non siano specificati i confini e venga indicata solo per approssimazione anche l'estensione, essendo tali elementi privi di certezza in ordine alla oggettiva consistenza del bene.

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