Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5120 del 6 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Per denunciare il vizio di motivazione č necessario collegare le censure a specifiche questioni sottoposte al vaglio del giudice, mentre il principio fondamentale dell'interesse (art. 100 c.p.c.), impedisce di domandare la cassazione di una sentenza per il solo fatto che presenti una motivazione carente, essendo onere del ricorrente specificare quali indagini, se correttamente eseguite, avrebbero potuto portare ad un risultato utile. Conseguentemente va dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che non consenta di identificare l'interesse della parte ricorrente alla cassazione della decisione non ponendo la Corte in condizione di individuare i punti decisivi che la sentenza impugnata non avrebbe esaminato o avrebbe considerato in modo insufficiente o contraddittorio (principio affermato in controversia concernente il calcolo del tasso specifico aziendale, ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, computato senza riferimento a specifiche realtā aziendali, ma secondo il disposto dell'art. 6, secondo comma del D.M. 18 giugno 1988. Il ricorrente, denunciando il vizio di motivazione, non aveva riportato i contenuti della domanda giudiziale, nei profili di diritti e di fatto e, di conseguenza, per la S.C. le censure mosse alla sentenza impugnata rimanevano relegate in un ambito meramente astratto)

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