Cassazione civile Sez. V sentenza n. 2941 del 9 febbraio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IVA, il credito erariale per la riscossione dell'imposta (a seguito di accertamento divenuto definitivo ) è soggetto non già al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi » bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

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