Cassazione civile Sez. II sentenza n. 501 del 13 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di compravendita immobiliare, qualora le parti abbiano fatto riferimento ad ulteriore e conclusiva precisazione rispetto alle altre indicazioni, al tipo di frazionamento allegato all'atto di vendita, detto frazionamento, quale elemento testuale della volontā negoziale, costituisce il dato primario per l'esatta identificazione del bene trasferito, in quanto la sua specificitā non lascia margini di incertezza nella determinazione dei relativi confini.

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