Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6352 del 16 marzo 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L'istituto della multiproprietą immobiliare, che si caratterizza per il diritto di godimento turnario di un medesimo bene da parte di una pluralitą di soggetti, richiede che sia in concreto individuata la quota di ciascun comproprietario come effettiva entitą della partecipazione al godimento dell'alloggio; pertanto, poiché il contratto preliminare deve contenere tutti gli elementi essenziali del futuro contratto definitivo, il preliminare avente ad oggetto una quota di multiproprietą deve recare l'indicazione della quota nella sua effettiva misura o, comunque, i criteri per la sua determinazione millesimale, incidendo tali elementi sulla determinatezza o determinabilitą dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c., e non risultando quindi sufficiente l'indicazione del solo periodo di godimento dell'immobile riservato al promissario acquirente.

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