Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4584 del 3 settembre 1985

(2 massime)

(massima n. 1)

Allorché l'oggetto del contratto definitivo sia una species, il contratto preliminare deve contenere i tratti identificatori di esso convenuti tra le parti, ovvero i dati, da loro fissati, idonei alla sua individuazione attraverso un'operazione tecnica, non essendo sufficiente alla determinabilitą dell'oggetto, di cui all'art. 1346 c.c., il semplice riferimento a un futuro accordo tra le parti.

(massima n. 2)

Nel preliminare di compravendita immobiliare, l'individuazione dell'oggetto o la definizione dei criteri per la sua determinazione deve avvenire, a pena di nullitą, per atto scritto consistendo nella concretizzazione di un elemento essenziale del negozio. Conseguentemente non assumono a tal fine rilievo i dati di interpretazione che non hanno riferimento al testo scritto dall'accordo, quali quelli desumibili dal comportamento successivo dei contraenti in fase di esecuzione dello stesso.

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