Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13066 del 5 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Posto, in generale, il principio che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilitā, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificitā, completezza e riferibilitā alla decisione impugnata, deve ritenersi, in particolare, inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimitā in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, cosė, il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione. Qualora, peraltro, venga allegata (come prospettato nella specie dal ricorrente principale) l'erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione č da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura č ammissibile, in sede di legittimitā, sotto l'aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge.

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