Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9076 del 19 aprile 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, valido oltre che per il vizio di cui all'art. 360, comma primo, n. 5 anche per quello previsto dal n. 3 della stessa disposizione normativa, il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione. Siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente lamenti che il giudice del gravame non abbia – pur in presenza di una sua istanza al riguardo – esercitato il suo potere-dovere istruttorio ex artt. 421 e 437 c.p.c. ed ancora quando affermi che una data circostanza debba reputarsi sottratta al thema decidendum perché non contestata, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad indicare le modalità e la ritualità della sua istanza istruttoria nonché ad evidenziare la tempestività della censura mossa in ordine all'inerzia o al mancato accoglimento da parte del giudice delle sue richieste. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata per avere il giudice d'appello correttamente osservato che il ricorrente non aveva assolto all'onere – su di esso gravante ai sensi del disposto dell'art. 2697 c.c. – di avere svolto il lavoro straordinario e per non avere lo stesso ricorrente osservato la regola dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo indicato nel ricorso medesimo elementi idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la completezza dell'atto introduttivo della controversia ai sensi dell'art. 414, nn. 4 e 5, c.p.c., la mancata contestazione del contenuto di tale atto nonché la tempestività delle censure mosse avverso le denunziate violazioni di norme processuali da parte dei giudici di merito, e per non avere, infine, fatto alcun riferimento alla richiesta nei giudizi di merito di mezzi istruttori che avrebbero potuto dimostrare la fondatezza della sua domanda).

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