Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3690 del 10 agosto 1977

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la dichiarazione di nullitą del contratto, non ha rilievo che la illiceitą dell'oggetto rientri o meno nella previsione negoziale delle parti, poiché la nullitą discende esclusivamente da una situazione obiettiva di inconciliabilitą tra l'attuazione della volontą contrattuale, inerente ad un oggetto che manchi del requisito della liceitą, e l'interesse pubblico, alla cui esclusiva tutela č predisposta la sanzione di cui trattasi.

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