Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6632 del 24 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (articolo 1417 c.c. ) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del de cuius non possono legittimamente dirsi «terzi » rispetto al negozio ; deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. Nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l'erede che agisca in qualitą di legittimario, per la tutela, cioč, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota.

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