Cassazione civile Sez. III sentenza n. 25142 del 27 novembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine fissato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c., con il provvedimento che dispone la rimessione al giudice ritenuto competente, non può essere inferiore a un mese, secondo il disposto dell'art. 307, terzo comma, c.p.c., applicabile in tutti i casi in cui non sia stabilita la durata dei termini per la riassunzione. Ove detto provvedimento – il quale, anche se contenuto in una sentenza, attiene all'ordine del processo e non ha natura di pronunzia impugnabile –, erroneamente preveda una durata di trenta giorni, la parte non è vincolata alla sua osservanza, dovendosi applicare la regola suppletiva desunta dall'art. 50 del codice di rito, secondo la quale, in mancanza di una disposizione giudiziale il termine è quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito.

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