Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6407 del 6 dicembre 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullità del contratto per l'impossibilità dell'oggetto postula che la prestazione sia obiettivamente insuscettibile di essere effettuata per la sussistenza di impedimenti originari di carattere materiale o giuridico che ostacolino in modo assoluto il risultato cui essa è diretta e non può farsi discendere da fattori esterni che non hanno efficacia giuridica ostativa alla esecuzione della prestazione dedotta nel contratto.

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