Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 16461 del 19 luglio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudicato sulla giurisdizione nei confronti dello straniero o dello Stato estero non può spiegare effetto in un successivo processo inerente al medesimo rapporto, ma coinvolgente effetti diversi rispetto a quelli fatti valere nel primo processo. Non è, infatti, possibile, sulla base del precedente giudicato sul merito, affermare o negare in un successivo processo «a priori» la giurisdizione nei confronti dello straniero, la quale risponde a regole mutevoli nel tempo, atteso che, dovendo sussistere il criterio di collegamento al momento del processo, esso può autonomamente atteggiarsi in modo diverso con riferimento a due distinti giudizi, come risulta evidente per i criteri della residenza e del domicilio della parte o del rappresentante ex art. 77 c.p.c., ma anche per quello dell'accettazione della giurisdizione, che è soggettivamente mutevole. Ciò vale a maggior ragione qualora si discuta di giurisdizione nei confronti degli Stati esteri, considerato che, a norma dell'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di norma internazionale.

(massima n. 2)

La prescrizione, posta dall'art. 41 c.p.c., secondo cui il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fa riferimento solo alla pronuncia emessa dal giudice presso il quale il processo è radicato e non già a quella emessa da altro giudice precedentemente adito.

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