(massima n. 1)
L'indennitā di accompagnamento, istituita dalla legge n. 18 del 1980, non č indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacitā di lavoro, ma č configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando cosė il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. Ne consegue che la somma corrisposta a titolo di indennitā di accompagnamento (nella specie arretrati corrisposti in unica soluzione ) rientra nella comunione legale tra coniugi, non essendo equiparabile alla pensione attinente alla perdita totale o parziale della capacitā lavorativa, prevista dalla lett. e ) dell'art 179 c.c. Né č possibile l'interpretazione analogica di tale disposizione, che contempla ipotesi tassative di eccezione al principio generale di inclusione dei beni nella comunione legale.