Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8296 del 21 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di interpretazione del contratto – riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimitā solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione – al fine di far valere i suddetti vizi, il ricorrente per cassazione, per il principio di specificitā ed autosufficienza del ricorso, deve riportare il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto nella sua originaria formulazione, o della parte in contestazione, precisare quali norme ermeneutiche siano state in concreto violate e specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato. (Nella specie la Corte di cassazione ha confermato la sentenza di merito, essendosi il ricorrente limitato a negare che la volontā delle parti espressa nel contratto di lavoro – ai sensi dell'art. 25 Preleggi – fosse nel senso dell'applicabilitā della legge straniera, omettendo di riprodurre nel ricorso il testo di tale contratto).

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